La schiena è lo strumento di lavoro: come non rovinarla

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Italia
Fonte
D.lgs. 81/2008, Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi) e art. 2, c. 1, lett. a (esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari); art. 2087 c.c.; obbligo assicurativo INAIL nel lavoro domestico
Verificato il
2026-09-05

Chi assiste anziani non perde il lavoro per un errore: lo perde per un'ernia. La movimentazione manuale delle persone è il rischio che accorcia più carriere in questo settore, e ha una caratteristica che lo rende insidioso — non fa male subito.

Cosa dice la legge, in due righe

La normativa sulla sicurezza sul lavoro non chiede all'operatore di essere prudente. Chiede a chi organizza il lavoro di valutare il rischio, di fornire le attrezzature che lo riducono e di formare chi le usa. La movimentazione manuale va evitata dove è possibile sostituirla con un ausilio, e ridotta dove non lo è.

Questo sposta il baricentro: un sollevatore mancante non è una scomodità da aggirare con la buona volontà. È un elemento organizzativo che compete a chi ha in mano l'organizzazione — la struttura, la cooperativa.

Il lavoro domestico è un caso a parte, e va detto con precisione. Il decreto 81/2008 esclude espressamente dalla propria definizione di lavoratore «gli addetti ai servizi domestici e familiari» (art. 2, comma 1, lettera a): quando è la famiglia ad assumere direttamente, la valutazione dei rischi, il documento e la formazione previsti dal decreto non si applicano. Non significa che la famiglia non abbia doveri. Resta l'obbligo generale di tutelare l'integrità fisica di chi lavora, che l'art. 2087 del codice civile pone a ogni datore di lavoro, e il contratto collettivo del lavoro domestico prevede a sua volta obblighi in materia di sicurezza. Ma è una tutela più sottile, e chi lavora a domicilio deve saperlo prima di contare su regole che, in casa, non ci sono.

La differenza fra struttura e domicilio

In struttura gli ausili di norma ci sono, perché gli standard di accreditamento e la valutazione dei rischi li richiedono. Il problema tipico è diverso: sono lontani, sono occupati, e con quattordici persone da alzare in due ore si finisce per fare a meno. È lì che nasce l'infortunio — non nella mancanza dell'attrezzo, ma nella fretta.

A domicilio l'attrezzo spesso non esiste proprio. La casa non è nata per questo, il letto è basso, non c'è spazio per manovrare. È la situazione in cui si fanno più danni, ed è anche quella in cui l'operatore ha meno potere contrattuale per pretendere una soluzione.

Le tre domande da fare prima di accettare un incarico a domicilio

  1. La persona è trasferibile con quali ausili? Se la risposta è «con le braccia», sapere quanto pesa e se collabora.
  2. Il letto è regolabile in altezza? Un letto basso è la causa più banale e più frequente di sovraccarico lombare.
  3. C'è spazio attorno al letto per stare di fronte e non di lato? La torsione del tronco sotto carico è il movimento che rompe.

Se mancano tutte e tre, l'incarico non è impossibile: è un incarico da rinegoziare, chiedendo l'attivazione degli ausili prima di iniziare. Molti sono ottenibili tramite i servizi territoriali, e la famiglia spesso non sa nemmeno di poterli richiedere.

Le regole pratiche che restano vere ovunque

  • Portare il peso vicino al corpo. La distanza moltiplica il carico sulla colonna più di quanto si creda.
  • Non ruotare il tronco sotto carico. Girare i piedi, non la schiena.
  • Far collaborare la persona. Anche una collaborazione minima cambia il peso reale. Spiegare cosa si sta per fare, e aspettare, non è cortesia: è tecnica.
  • In due quando serve. Il trasferimento fatto da soli per non disturbare il collega è la scorciatoia che si paga più cara.
  • Fermarsi al primo segnale. Un dolore lombare che compare a fine turno e passa la notte è un avviso. Il secondo avviso di solito non c'è.

Cosa fare se ci si fa male

Un infortunio va denunciato, anche se sembra lieve e anche se si teme di creare problemi. La copertura assicurativa esiste per questo, e un episodio non segnalato diventa invisibile il giorno in cui il danno è cronico e va dimostrato che veniva dal lavoro.

Chi lavora con contratto domestico è coperto dall'assicurazione INAIL, obbligatoria anche per colf e assistenti familiari: è un punto che molte famiglie ignorano in buona fede, e che vale la pena chiarire all'inizio del rapporto e non dopo.

Per gli obblighi specifici applicabili al proprio rapporto di lavoro il riferimento sono il medico competente, dove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oppure un patronato.

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